lunedì , 2 Dicembre 2024
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Lo statuto

FORUM  DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI MARCHE

Presso Casa per ferie “Stella Maris” – Torrette di  ANCONA  Via Colle Ameno

COSTITUZIONE:

1.1 E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale “Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche  che ha come finalità il coordinamento tra le Associazione e gli Organismi che ne fanno parte;

1.2 Il Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche opera per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, nel rispetto dell’identità e dell’autonomia degli Organismi aderenti, valorizzandone la specificità;

1.3 Il Forum Regionale Associazioni Familiari delle Marche non ha fini di lucro ed è associazione di promozione sociale ai sensi della normativa vigente;

1.4 La sua sede legale è  presso Casa per ferie “Stella Maris” – Torrette di  ANCONA  Via Colle Ameno

1.5 Il Forum Regionale Associazioni Familiari delle Marche aderisce all’Associazione Nazionale Forum delle Associazioni Familiari, che ha sede in Roma.

  1. FINALITA’

2.1 Il Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle  Marche, attraverso il coordinamento delle Associazioni e degli Organismi che ne fanno parte, intende perseguire le seguenti finalità:

2.1.1 la promozione e la salvaguardia dei valori della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Costituzione Italiana artt. 29/30/31 del 27.12.1947);

2.1.2 la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le loro forme associative;

2.1.3 di essere per la società stimolo per la costruzione di una comunità fondata sulla pace, sull’Amore e sulla solidarietà;

2.1.4 la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, valori e doveri, secondo quanto indicato dai seguenti articoli della “Carta dei Diritti della Famiglia” del Pontificio Consiglio per la Famiglia del 1983,  che unitamente al Patto Associativo dell’Associazione Nazionale  Forum Associazioni Familiari, costituisce parte integrante del presente statuto. E che si riporta qui di seguito:  (dalla lettera (a) alla lettera (l);

a) ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile.

b) Il matrimonio non può essere contratto se non mediante il libero e pieno consenso degli sposi, debitamente espresso.

c) Gli sposi hanno l’inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l’intervallo tra le nascite ed il numero.

d) La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento.

e) Avendo dato la vita ai loro figli gli sposi hanno l’originario, primario e inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro figli;

f) La famiglia ha il diritto di esistere e progredire come famiglia;

g) Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa e domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare pubblicamente e diffondere la fede, di prendere parte dal culto pubblico e di scegliere liberamente programmi di istituzione religiosa senza patire discriminazioni.

h) La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzione della società.

i) Le famiglie hanno il diritto di poter di poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell’ambito giuridico economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di ogni sorta.

j) Le famiglie hanno diritto ad un ordine sociale ed economico in cui l’organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme e non ostacoli l’unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche la possibilità di una sana ricreazione.

k) La famiglia ha il diritto ad una decente abitazione, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda ai servizi di base per la vita della famiglia e della comunità.

l) Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie.

 

  1. 3. OBIETTIVI E ATTIVITA’

3.1 Il Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche si propone di promuovere e coordinare le azioni di comune interesse degli organismi aderenti, sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dall’Assemblea.

3.2 Per raggiungere tale obiettivo il Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche  svolge le seguenti attività:

a) interloquisce con le istituzioni regionali, provinciali e comunali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;

b) coopera con organismi locali aventi finalità analoghe;

c) assume iniziative di intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare.

d) denuncia situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o contrarie agli interessi ed alle aspirazioni delle famiglie.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, eroga servizi a favore delle associazioni ed organismi aderenti, al fine del miglior raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente statuto. Assume ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari.

 

  1. ADESIONE

4.1 Al Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche possono aderire associazioni, movimenti, organismi presenti nella Regione che ne condividano aspirazioni, finalità e obiettivi, e che abbiano nei loro statuti o esprimano nella loro attività, quali scopi fondamentali, il riconoscimento della famiglia come soggetto politico e sociale e la promozione dei suoi diritti e doveri.

4.2 Possono aderire come Osservatori, partecipando alle assemblee con diritto di esprimere parere consultivo, ma senza diritto di voto, quegli organismi che, pur rispondendo alle caratteristiche sopra riportate, non intendono aderire al Forum come soci, ma desiderano mantenere con esso un rapporto stabile e continuativo a sostegno e promozione dei diritti della famiglia.

4.3 Possono aderire i Forum Provinciali delle associazioni familiari costituiti in ogni provincia della Regione Marche, che condividono le finalità, gli obiettivi e le norme statutarie del Forum Marche;

4.4 L’ammissione al Forum è deliberata, con giudizio insindacabile, dall’Assemblea sulla base di una valutazione sul richiedente e sulla sua accettazione e condivisione dello spirito 4.5 L’adesione al Forum delle Associazioni Familiari delle Marche non impedisce alle Aggregazioni aderenti autonome iniziative e della lettera del presente statuto e del Patto Associativo.

 

  1. ORGANI E CARICHE SOCIALI

5.1 Gli organi del Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche sono:

a) L’Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio direttivo che nomina un segretario e un tesoriere;

5.2 Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi. Alle suddette cariche possono essere elette singole persone ma anche coppie di sposi che possono esprimere voto unico;

5.3 Il Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale Marchigiana per la pastorale familiare, o suo delegato, e la coppia di sposi che hanno la funzione di Segretari della Commissione Regionale per la pastorale familiare partecipano in qualità di consulenti ai lavori degli organi sociali di cui al presente articolo.

 

  1. ASSEMBLEA

6.1 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci e dagli Osservatori nonché dai  Forum Provinciali;

6.2 L’Assemblea:

a) stabilisce le linee programmatiche locali e le attività locali del Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche in armonia con le linee programmatiche e le attività specifiche stabilite dall’assemblea generale;

b) approva la relazione del Presidente sulle attività svolte e i bilanci: preventivo e consuntivo;

c) elegge il Presidente, e i membri del Consiglio direttivo;

d) delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituito dal Consiglio direttivo;

e) delibera sull’ammissione e l’esclusione degli aderenti ed è chiamata a comporre ogni controversia relativa ai rapporti interni fra gli organi e gli aderenti del Forum delegando all’uopo, se opportuno, una Commissione composta da tre membri, se del caso anche esterni.

6.3 L’assemblea si riunisce almeno  due volte l’anno, su convocazione del Presidente con ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo e deve inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci.

6.4 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno metà più uno dei soci; tranne che per l’elezione del Presidente e per l’approvazione degli adempimenti amministrativi: bilancio preventivo e consuntivo, dove è richiesta la presenza fisica dell’Associazione. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea  ricerca sempre la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti, delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti.

6.5 E’ prevista la possibilità che un organismo aderente, motivando le ragioni della sua scelta, si astenga dal collaborare all’attuazione di una iniziativa specifica decisa dalla maggioranza qualificata dell’Assemblea.

 

  1. IL PRESIDENTE

7.1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale.

7.2 Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Forum nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) su mandato del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d) nomina il Vicepresidente nell’ambito dei consiglieri eletti ed assegna le deleghe ai consiglieri, sentito il Consiglio Direttivo;

e) assume i provvedimenti urgenti, quando non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso appena possibile per la convalida e portandoli per la ratifica alla prima seduta del Consiglio;

f) riferisce all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum;

g) il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri ai Vicepresidente; questi lo sostituisce in caso di durevole impedimento o prolungata assenza.

7.3 La carica di Presidente è incompatibile con:

a) l’incarico di presidente e/o rappresentante legale di uno degli organismi aderenti al Forum;

b) incarichi politici e cariche pubbliche elettive;

c) la candidatura ad incarichi politico e a cariche pubbliche elettive

 

  1. Il CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto:

a) il Presidente;

b) da 5 Membri eletti dall’Assemblea Regionale di cui il Presidente

c) ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche di cui 1 con funzione di Segretario-Tesoriere;

d) partecipano al Direttivo, su invito e senza espressione di voto, i membri del Forum Provinciali regolarmente costituiti;

8.2 Il Consiglio Direttivo: coadiuva con il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti

a) attua e realizza, anche con la costituzione di gruppi di lavoro, le linee programmatiche e le delibere dell’Assemblea; riunendosi almeno ogni due mesi

b) dà parere consultivo al presidente sui provvedimenti d’urgenza

c) dirige e coordina l’attività dell’Associazione;

d) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo con la relazione annuale del Presidente;

e) propone all’Assemblea Regionale la costituzione di gruppi di lavoro;

f)prepara regolamenti che debbono essere sottoposti ai soci in assemblea.

g) Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

h) Il Consiglio direttivo propone al Presidente il Vicepresidente e il Tesoriere

i) In caso di dimissioni del Presidente convoca l’assemblea generale per nuova elezione.

l) tiene i rapporti con i Soci;

m) attua le deleghe operative assegnate dal Presidente;

n) propone la partecipazione di consulenti ed esperti ai lavori degli organi associativi.

8.3 Il Consiglio Direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti; ove occorra, delibera a maggioranza degli aventi diritti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

  1. IINCOMPATIBILITA’ E DECADENZA

9.1 Tutti gli incarichi di cui ai precedenti artt. 7,8 sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva negli  enti ed istituzioni pubbliche,  nel sindacato,  di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale.

9.2  si decade dagli incarichi previsti ai precedenti art. 7,8 in caso di candidatura elettiva   negli  enti ed istituzioni pubbliche,  nel sindacato,  di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale.

 

  1. FINANZIAMENTO

10.1 Il Forum Regionale Associazioni Familiari delle Marche, trae i propri mezzi finanziari:

  1. a) dalle quote associative degli aderenti che verranno proposte annualmente dall’Assemblea;
  2. b) dai finanziamenti di enti pubblici o privati;
  3. c) da contributi e/o donazioni;
  4. d) da proventi vari

 

  1. Il Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita. Il Forum impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

 

  1. SCIOGLIMENTO

12.1 L’eventuale scioglimento del Forum Regionale delle Associazioni Familiari delle Marche è deliberato dall’Assemblea con maggioranza dei due terzi aventi diritto.

12.2 Con la medesima delibera l’Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore.

12.3 Il patrimonio sarà devoluto, sempre su conforme delibera dell’Assemblea, in favore d’iniziative a sostegno dell’istituto familiare o di associati aventi analoghe finalità di utilità sociale e senza fini di lucro.

 

  1. MODIFICHE STATUTARIE

13.1 Eventuali modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo e/o da almeno un quinto dei soci possono essere discusse ed approvate dall’Assemblea con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aderenti.

 

  1. NORME TRANSITORIE

Entro due mesi dalle dimissioni del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo il Presidente o Consigliere Anziano convoca l’Assemblea per la surroga del membro decaduto o dimesso.