sabato , 23 Novembre 2024
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Il Bonus Baby sitting si “allarga” ai centri estivi, al via anche il Bonus vacanze

Le famiglie italiane, e dunque anche quelle marchigiane, grazie al cosiddetto Decreto Rilancio dello scorso 19 maggio, hanno a disposizione due importanti strumenti che possono aiutarle in questo momento difficile: il Bonus Baby sitting che rispetto al precedente è stato incrementato e ampliato ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia e il Bonus vacanze.

 

1) BONUS BABY SITTING E CENTRI ESTIVI

Il Bonus spetta ai genitori o agli affidatari di bambini fino a 12 anni (alla data del 5 marzo); non si hanno limiti di età se si tratta di disabili gravi. Il Bonus, così come è stato modificato, copre il periodo che va dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

 

Possono avere fino a 1200 euro i dipendenti del settore privato, gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, gli autonomi iscritti all’INPS (artigiani, commercianti e agricoltori), gli autonomi iscritti alle casse professionali. Chi ha già presentato una domanda e ottenuto il contributo di 600 euro, può presentare una nuova domanda per chiedere di nuovo tale contributo. Coloro che non hanno mai presentato la domanda possono richiedere l’intero contributo di 1200 euro. Possono richiedere fino a 2000 euro: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica, operatori sociosanitari, personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico. Anche qui vale il discorso che chi ha già presentato una domanda e ottenuto il contributo di 600 euro, può presentare una nuova domanda; coloro che non hanno mai presentato la domanda possono richiedere l’intero contributo spettante di 2000 euro.

L’altro genitore: non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.); non deve essere disoccupato o non lavoratore.

 

Il nuovo Bonus comprende il Bonus per servizi di baby sitting, da fruire tramite il Libretto famiglia o il Bonus per i Servizi integrativi per l’infanzia come: centri e attività diurne, centri con funzione educativo-ricreativa, ludoteche, centri di aggregazione sociale, centri per le famiglie, centri diurni di protezione sociale, centri diurni estivi, asili e servizi per la prima infanzia, asilo nido, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco; servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori.

La fruizione del Bonus per i Servizi integrativi per l’infanzia è  incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del Bonus asilo nido. Il Bonus per i Servizi integrativi per l’infanzia è fruibile attraverso l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su carta prepagata con IBAN o con un bonifico domiciliato presso le poste. Nel servizio per l’invio della domanda si potrà scegliere la modalità di pagamento più gradita.

 

Per maggiori dettagli e per le indicazioni operative cliccare

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/2020_6_5_v2RevDCInclusione_Tutorial_Servizio.pdf

 

 

2) BONUS VACANZE

Il bonus vacanze è un credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, compresi bed & breakfast e agriturismi. Il bonus viene erogato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro.

La misura massima del bonus vacanze è di:

– 150 euro per nuclei di 1 persona

– 300 euro per nuclei di 2 persone

– 500 euro per nuclei di 3 o più persone.

 

Il bonus si utilizza:

– per l’80%, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico;

– per il 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

 

Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo e speso in un’unica soluzione e per i servizi resi da una sola struttura. Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto. Il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie viaggi e tour operator.

 

Come richiedere il bonus? Uno dei componenti del nucleo familiare, anche prima del 1° luglio 2020, deve presentare all’INPS, anche per il tramite dei Caf, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per ottenere il rilascio dell’attestazione ISEE, dotarsi di una identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica) e scaricare l’applicazione per smartphone IO – l’app dei servizi pubblici, gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso. A partire dal 1° luglio 2020, uno dei componenti del nucleo richiede il bonus vacanze mediante l’app IO, che verifica i requisiti e in caso di esito positivo conferma l’importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione, fornisce l’elenco dei componenti del nucleo familiare e visualizza il codice univoco e il QR-code da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento; quest’ultimo ne verifica la validità sul sito web dell’Agenzia e, in caso positivo, conferma e applica lo sconto. Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.

 

Per maggiori informazioni cliccare:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205